Chi fa la dichiarazione : Possono fare la dichiarazione di nascita:
Dove : La dichiarazione di nascita puo' essere fatta, alternativamente presso:
Come : La dichiarazione deve essere fatta: oralmente, senza bisogno di testimoni entro il termine di tre giorni dalla nascita , se fatta presso un ospedale o casa di cura, dieci giorni dalla nascita , se fatta presso un Comune. La dichiarazione deve essere iscritta nei registri dello stato civile, se ricevuta in Comune, formando un verbale se ricevuta presso un ospedale o casa di cura. Per il caso di dichiarazione ricevuta presso un ospedale o casa di cura, il direttore sanitario ha l'obbligo di trasmettere la dichiarazione, entro dieci giorni dalla sua ricezione, all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza dei genitori del nuovo nato o, nel caso che questi abbiano residenze diverse, del Comune di residenza della madre. La legge 15 maggio 1997, n.127 (G.U.del 17 maggio 1997, n.113), ha modificato l'ordinamento dello stato civile nella parte riguardante la dichiarazione di nascita. Prima di questa riforma, soltanto l'ufficiale di stato civile del Comune di nascita poteva ricevere la relativa dichiarazione. Con la riforma la dichiarazione può essere fatta anche presso un "centro di nascita", cioé l'ospedale o la casa di cura dove é nato il bambino, davanti al direttore sanitario che può delegare per la sola ricezione della dichiarazione una persona addetta alla direzione sanitaria. Il direttore sanitario deve trasmettere la dichiarazione all'ufficiale di stato civile. E' opportuna la formazione di un processo verbale, i cui modelli sono stati predisposti dal Ministero della Giustizia, con circolare di istruzioni sull'applicazione della legge n.127/1997. Il direttore sanitario, nell'esercizio dei compiti assegnatigli dalla legge, riveste il ruolo di pubblico ufficiale e ha rapporti funzionali con l'ufficiale di stato civile e con il procuratore della Repubblica presso il tribunale, che esercita la vigilanza sullo stato civile. |