Richiesta separazione dei beni |
La scelta del regime patrimoniale dei coniugi è effettuata all'atto del matrimonio, con dichiarazione avanti al Sindaco o al Parroco. Se la scelta è effettuata successivamente alla celebrazione del matrimonio è necessario un atto stipulato avanti a un notaio, per il quale occorre presentare un estratto dell'atto di matrimonio, ritirabile presso gli sportelli certificativi dello Stato Civile. Cosa presentare Dichiarazione verbale all'Ufficiale dello Stato Civile o al Parroco celebrante il matrimonio. Atto notarile in caso di dichiarazione successiva al matrimonio (in tal caso occorre fornire al notaio un estratto dell'atto di matrimonio). |
Richiesta di divorzio |
E' la richiesta allo scioglimento del matrimonio civile da parte di uno o entrambi i coniugio. Per i matrimoni concordatari (celebrati in Chiesa e trascritti al Comune) e per quelli celebrati da ministri di altri culti il divorzio incide soltanto sugli effetti civili. Pertanto chi divorzia per la Chiesa risulta ancora sposato e non si può risposare con rito religioso. Per Ottenere il divorzio Religioso occorre ottenere l'annullamento dalla Chiesa. Chi può richiederlo 1)Quando i coniugi siano separati legalmente da almeno 3 anni, a decorrere da quando sono comparsi per la prima volta davanti al Presidente del Tribunale, e sia intervenuta la separazione consensuale omologata e la sentenza di separazione giudiziale. Se la separazione è stata di fatto può dare luogo a divorzio solo se è iniziata prima del dicembre 1968; 2) Se l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento e lo scioglimento del matrimonio e si è risposato all'estero; 3) Se l'altro coniuge è stato condannato con sentenza definitiva a una pena superiore a 15 anni o all'ergastolo, oppure a qualsiasi pena detentiva per incesto o per delitti contro la libertà sessuale o per induzione o sfruttamento della prostituzione; a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio del coniuge o di un figlio; a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per lesioni aggravate, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti, circonvenzione d'incapace ai danni del coniuge o di un figlio; 4) Se il matrimonio non è stato consumato; 5) Se è stata pronunciata sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso. Quando Richiederlo Dopo almeno 3 anni di separazione legale. Documenti da presentare (a) Divorzio congiunto o consensuale (richiesto da entrambi i coniugi): 1) Due stati di famiglia 2) Certificato di residenza 3) Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato 4) Copia autentica del verbale di separazione (b) Divorzio giudiziale o contenzioso (richiesto da uno solo dei due coniugi): 1) Due stati di famiglia 2) Certificato di residenza del coniuge chiamato in causa 3) Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato 4) Copia autentica del verbale di separazione |
Assegnazione della casa coniugale |
L'articolo 155 del codice civile prevede che l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza e, ove possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli. L'assegnazione della casa è un provvedimento che il giudice può adottare per tutelare l'interesse dei figli minori a conservare l'habitat domestico , inteso come il centro degli affetti e delle consuetudini in cui si è espressa la vita della famiglia. Tale provvedimento, pertanto, in mancanza di figli minori, non può essere adottato per tutelare le esigenze del coniuge economicamente debole: per tale scopo, infatti, è previsto l'assegno di mantenimento (secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità da considerarsi prevalente; non mancano, tuttavia, pronunce in senso diverso). Il provvedimento di assegnazione della casa, specialmente nelle grandi città, dove il valore degli immobili è molto alto, incide in maniera rilevante sugli assetti economici della separazione: molto spesso per l'acquisto della casa i coniugi hanno investito i propri risparmi o sono ricorsi al credito, stipulando un mutuo con un istituto bancario garantito da ipoteca sull'immobile. Quando l'immobile viene assegnato al coniuge che non ne è proprietario, il giudice della separazione, nel liquidare gli assegni di mantenimento per i figli e l'altro coniuge, deve tenere conto del fatto che, se l'obbligato al pagamento di tali assegni è il coniuge estromesso dalla casa coniugale, questi dovrà affrontare anche le spese per la propria sistemazione abitativa. Quando la casa è in comproprietà fra i coniugi o di proprietà esclusiva del coniuge estromesso , quest'ultimo non perde, in seguito al provvedimento di assegnazione, la titolarità dei suoi diritti sulla casa : rimane proprietario o comproprietario dell'immobile. Egli perde, invece, le facoltà di abitare e di disporre materialmente della casa, perchè il provvedimento di assegnazione crea un diritto di godimento a favore del coniuge assegnatario. Il provvedimento di assegnazione, in quanto trascritto nei registri immobiliari, può essere opposto ai terzi acquirenti dell'immobile: i terzi, cioè, acquistano la proprietà dell'immobile, ma, esattamente come il loro venditore, non ne potranno disporre materialmente fino a quando il provvedimento di assegnazione non venga revocato dall'autorità giudiziaria (quando cessano le condizioni per cui era stato emesso: quando i figli divengono maggiorenni e autonomi). |
A chi Rivolgersi: |
Ufficio Anagrafe e Stato Civile Tribunale Civile |