Richiesta di Adozione |
E' il provvedimento con il quale il Tribunale per i Minorenni tronca definitivamente il vincolo tra il minore e la sua famiglia di origine e ne costituisce uno nuovo con i genitori adottivi. Chi può richiederlo Le coppie che intendono adottare un bambino devono rivolgersi al tribunale per i minorenni, dichiarando per iscritto la propria disponibilità. L'art.6 della legge 184/83 stabilisce i requisiti che le coppie devono avere. Quando richiederlo In qualunque momento. Documenti da presentare1) Domanda diretta al Presidente del Tribunale per i minorenni 2) Certificato di nascita dei richiedenti 3) Stato di famiglia 4) I genitori viventi degli adottanti devono rendere dichiarazione di assenso all'adozione richiesta dai figli, per quanto disposto dalla Legge 4 maggio 1983 n. 184, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio davanti al Segretario comunale, oppure 5) Certificato di morte dei genitori degli adottanti 6) Certificato rilasciato dal medico curante 7) Certificati economici: Mod. 101 oppure Mod. 740 o busta paga 8) Certificato generale del Casellario giudiziale dei richiedenti 9) Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che fra i coniugi adottanti (indicare le generalità) non sussiste separazione personale neppure di fatto Note 1) tutti i documenti in carta semplice 2) Prima di consegnare la documentazione richiesta, i coniugi sono invitati a contattare l'ASL competente per zona per ottenere la relazione sociale con il parere dello psicologo del territorio circa la loro idoneità ad educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare. Tempi svolgimento Pratica1) La domanda ha validità di due anni e, allo scadere di tale termine, può essere rinnovata, ripresentando la documentazione necessaria per comprovare la permanenza dei requisiti richiesti dalla Legge. 2) Al momento del deposito della domanda, corredata dai richiesti documenti e dalla relazione sociale del territorio viene formato dalla cancelleria del tribunale apposito fascicolo che acquista un numero secondo una progressione cronologica: tale numero servirà ad individuare rapidamente ogni successivo atto riguardante la pratica. 3) Contemporaneamente alla formazione del fascicolo, la cancelleria richiede ai carabinieri della zona di residenza di accertare la situazione personale dei coniugi. 4) Se il Tribunale per i minorenni lo ritiene epportuno farà seguire all'indagine sociale, un ulteriore colloquio con un'équipe di esperti interna all'Ufficio, composta da due giudici onorari. 5) In questa sede i coniugi potranno esprimere le proprie convinzioni in ordine al progetto adottivo ovvero le perplessità sorte successivamente alla presentazione della domanda. 6) L'équipe, a sua volta, facendo riferimento alla relazione dei servizi locali allegata agli atti, verificherà l'attendibilità delle opinioni formulate e gli eventuali elementi non 'chiari' emersi negli incontri con gli operatori del territorio. 7) La pratica di adozione, così completata, può ora essere considerata ai fini dell'abbinamento della coppia con un minore dichiarato in stato di abbandono. 8) Settimanalmente è convocata una camera di un consiglio per tale abbinamento. Il presidente del consiglio - composto da due giudici togati e da due onorari, di cui un uomo ed una donna - dà la parola alle assistenti sociali incaricate di seguire il caso di un determinato minore, dichiarato adottabile. 9) Vengono individuate le caratteristiche della coppia che meglio può rispondere alle esigenze di quel bambino, in ragione della sua età, del suo stato di salute psicofisico, della necessità più o meno impellente di allontanarlo dal luogo di abituale residenza della famiglia d'origine. Disegnato il profilo della coppia adottiva, il presidente incarica un'èquipe, formata dall'assistente sociale che segue il caso a da un giudice onorario, di scegliere i coniugi in comparazione quelli che risultino corrispondere alle indicazioni fornite. 10) Il Centro Elaborazione Dati del tribunale produce quindi un tabulato, contenente le schede delle coppie in possesso dei requisiti richiesti, ed inizia così la selezione. Esaminando tutti gli atti contenuti nei singoli fascicoli segnalati, l'équipe individua almeno una terna di coppie e le invita ad un colloquio di ulteriore approfondimento. Solo al termine della ricerca l'équipe decide di formulare la proposta di affido preadottivo, per lo più sottoponendola ai coniugi nell'ambito di una visita domiciliare. 11) All'accettazione da parte dei coniugi segue l'incontro con il minore, in istituto o presso l'ospedale dove è ricoverato. A seconda dell'età e del vissuto del bambino, il personale del luogo ospitante provvede a prepararlo all'arrivo dei genitori prescelti, con i quali verranno programmati graduali incontri sino al distacco definitivo dai compagni e dagli assistenti con cui egli ha vissuto un periodo più o meno lungo, ma comunque intenso, della propria vita. 12) La prima fase del rapporto di adozione è quella dell'affidamento preadottivo, che dura solitamente un anno, e nella quale i servi locali sono incaricati di predisporre ogni più opportuno intervento di sostegno alla famiglia per consentire il pieno inserimento del minore nel nuovo nucleo. 13) L'assistente sociale ha quindi il compito di supportare la coppia in questa delicatissima tappa di avvio della relazione, pur restando, per quanto possibile, osservatore esterno. 14) Al termine dell'anno di affidamento preadottivo, i servizi sociali dovranno inviare una relazione al tribunale per i minorenni che, preso atto della buona evoluzione del rapporto tra coppia e minore, sentito il parere del tutore del minore, dichiarerà l'adozione definitiva ovvero, in considerazione di eventuali difficoltà, evidenziate dalle informazioni degli stessi servizi locali, prorogherà l'affido disponendo gli interventi più opportuni per garantire il pieno inserimento del bambino in famiglia. 15)L'adozione crea ora un vincolo giuridico tra genitori e figli del tutto equiparato dalla legge alla filiazione legittima (art. 27 L. 184/1983). 16) L'adottato acquista il cognome paterno e, effettuate le trascrizioni allo stato civile, è fatto divieto a chiunque di fornire notizie e informazioni e, in particolare, all'ufficiale di stato civile e all'ufficiale di anagrafe, di produrre certificazioni, estratti o copie dai quali possa risultare il rapporto di adozione (art. 28 L. 184/1983), con sanzioni anche penali in caso di trasgressione (art. 73 L. 184/1983). |
Affidamento familiare |
E' una misura temporanea di protezione del minore, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l' istruzione. Su intervento del servizio sociale locale, se i genitori sono d'accordo, oppure con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, il minore viene dato in affidamento. Chi può richiederlo Le Famiglie, possibilmente con figli minori, persone singole o comunità di tipo familiare. Quando RichiederloIn qualunque momento Documenti da presentare 1) Certificato di residenza 2) Certificato di stato di famiglia 3) Reddito familiare 4) dichiarazione di assenso o consenso congiunto. Il consenso all'affidamento familiare deve essere dichiarato dalla famiglia d'origine e dal bambino da affidare, nel caso abbia superato i 12 anni d'età. L'ufficio Servizio Sociale deve provvedere alla raccolta dei seguenti documenti: 1) relazione sulla situazione di difficoltà del minore e della sua famiglia, sul nucleo familiare affidatario e sui tempi prevedibili per il rientro del minore nella famiglia d'origine 2) atto di consenso, con firma autenticata, di ambedue i genitori o del tutore 3) atto d'impegno, con firma autenticata, di ambedue i coniugi affidatari 4) scheda completa dei dati anagrafici del minore, della sua famiglia e del nucleo affidatario Nota Il requisito fondamentale affinchè venga riconosciuta l'idoneità a chi fa la richiesta per l'affidamento familiare è l'accettazione del bambino con la sua realtà psichica e familiare e la disponibilità ad assicurare il mantenimento, l'istruzione, l'educazione tenendo conto anche delle indicazioni dei genitori del bambino stesso. Tempi svolgimento Pratica: Tempi non predeterminabili ValiditàL'affido può essere di durata: 1) breve (da pochi giorni ad 1 anno) 2) media (da 1 a 2 anni) 3) lunga (oltre 2 anni) 4) Il bambino può essere accolto a tempo pieno oppure in momenti particolari della giornata (a pranzo, il pomeriggio, a cena, a dormire..), della settimana (il week end, i giorni feriali...) o dell'anno (per le vacanze, per il periodo scolastico...), queste forme di accoglienza vengono definite affido part - time. Note 1) Se non è revocato per esito insoddisfacente, l'affidamento ha termine quando il minore può essere reinserito nella propria famiglia. 2) La famiglie affidataria deve provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione del bambino in collaborazione con i Servizi Sociali e tenendo conto del punto di vista dei genitori. La famiglia affidataria, riceve un contributo per le spese che affronta per quanto riguarda i bisogni del bambino, comprese le spese sanitarie e gli affidatari possono usufruire delle agevolazioni disposte dalle Leggi Nazionali (assegni familiari, astensione dal lavoro per maternità) |
A chi Rivolgersi: |
Tribunale per i Minorenni Tribunale Civile |